CONDIZIONI GENERALI DEI SERVIZI MOBILI PREPAGATI E CONDIZIONI D’USO DELLA CARTA SIM POSTEMOBILE DI POSTEPAY S.P.A. (LA “SOCIETÀ”) - CLIENTI PRIVATI
- – CORRETTO UTILIZZO DEL SERVIZIO
10.1 Il Cliente ha l’obbligo di utilizzare i Servizi Mobili tradizionali di Comunicazione Elettronica («SMCE», come meglio disciplinati nell’art. 2 DEFINIZIONI delle Condizioni Generali) ed i Servizi Mobili Distintivi («SMD», come meglio disciplinati nell’art. 2 DEFINIZIONI delle Condizioni Generali), nel rispetto della leggi, dei regolamenti vigenti, del Contratto nonché delle presenti Condizioni Generali (incluse le Condizioni dei Servizi Finanziari), dei limiti e delle modalità di fruizione delle singole offerte/promozioni sottoscritte.
10.2 Nell’uso e nella fruizione dei SMCE e dei SMD il Cliente si obbliga a rispettare i criteri di buona fede e correttezza, non utilizzando il Servizio in modi o per scopi non personali, illeciti o per fini di lucro. Il Cliente si astiene altresì dal conseguire vantaggi non connessi alla personale fruizione del Servizio o dal concorrere a far conseguire a terzi tali vantaggi. In particolare, con specifico riguardo ai SMCE ed a mero scopo esemplificativo, il Cliente dovrà astenersi dall’effettuare traffico anomalo attraverso chiamate contemporanee o consecutive o ad intervalli regolari verso gli stessi destinatari o verso numerazioni con risponditori automatici, dal generare un numero anomalo di SMS/ MMS o chiamate brevi in arco di tempo limitato, dall’usare l’utenza per abusare direttamente o indirettamente di profili “autoricarica” e similari.
10.3 In via meramente presuntiva e senza che ciò comporti alcun automatismo nell’applicazione delle misure contrattualmente previste all’art. 8, l’uso si considera senza ulteriori verifiche lecito e corretto e, quindi, personale ed in linea con la causa del contratto, se vengono rispettati almeno tre dei seguenti parametri:
- traffico giornaliero uscente sviluppato per SIM non superiore a 160 minuti e/o 200 sms;
- traffico mensile uscente sviluppato per SIM non superiore a 1250 minuti e/o 2000 sms;
- traffico voce/sms giornaliero uscente verso altri operatori mobili non superiore al 65% del traffico giornaliero uscente complessivo;
- rapporto tra traffico giornaliero uscente complessivo e traffico giornaliero entrante non superiore a 4.
In caso di superamento di almeno due di detti parametri, la Società si riserva di monitorare il traffico del cliente, al fine di verificare, anche mediante contatto con il cliente medesimo, l’esatta natura di tale superamento, accertando l’uso personale dei SMCE e, ove disponibili e attivati, i SMD.
Per i piani, opzioni e/o promozioni per smartphone che prevedono traffico dati, in via meramente presuntiva e senza che ciò comporti alcun automatismo nell’applicazione delle misure contrattualmente previste all’art. 8, l’uso del servizio si considera lecito e corretto se, in presenza di volumi di traffico mensili anomali e almeno superiori al doppio della media di consumo di clienti con offerte omogenee o analoghe, non sono rispettati uno o più dei seguenti parametri:
- il traffico dati mensile sviluppato in modalità hot spot o utilizzando terminali diversi da smartphone (e.g. tablet, chiavette o pc) risulta superiore all’80% del traffico dati totale;
- il traffico dati giornaliero per visualizzare contenuti audiovisivi utilizzare applicazioni peer-to-peer supera per tre giorni consecutivi il 90% del traffico dati complessivo effettuato in ciascuna giornata;
- il traffico dati effettuato in modalità hotspot non deve superare per tre giorni consecutivi il 50% del traffico dati complessivo effettuato in ciascuna giornata;
- il traffico dati effettuato in upload non deve superare per tre giorni consecutivi il 50% del traffico dati complessivo effettuato in ciascuna giornata.
In caso di presenza di volumi di traffico mensili anomali, la Società si riserva di monitorare il traffico del cliente, al fine di verificare, anche mediante contatto con il cliente medesimo, l’esatta natura di tale traffico anomalo, accertando l’uso personale dei SMCE e, ove disponibili e attivati, i SMD.
10.4 Il Cliente è altresì tenuto ad un uso personale del terminale telefonico nel quale la Carta SIM viene inserita, inteso quest’ultimo come telefono mobile cellulare portatile o veicolare. È fatto divieto di inserire ed utilizzare la Carta SIM in apparati di comunicazione diversi, quali ad esempio modem gsm, apparati di comunicazione, apparati call center, SIM box, centralini ed altri apparati o sistemi analoghi ancorché mobili e non connessi alla rete elettrica.
10.5 È fatto divieto al Cliente di rivendere a terzi, in tutto o in parte, il Servizio e/o il traffico telefonico.
10.6 Qualsiasi uso difforme dei SMCE e/o dei SMD, anche rispetto alle specifiche condizioni di specifiche offerte commerciali, configura inadempimento del Cliente, con risoluzione automatica del rapporto contrattuale secondo l’art. 1456 c.c., fermo restando l’onere a carico del Cliente di tenere indenne la Società da ogni conseguenza derivante da detti illeciti utilizzi e di risarcire i danni conseguenti.
10.7 La Società si riserva, in alternativa alla facoltà di risolvere il rapporto contrattuale ai sensi dell’art.1456 cod. civ., e, a suo insindacabile giudizio, senza alcun automatismo e previo contatto – qualora possibile – del Cliente interessato, di variare il profilo tariffario del Cliente alle condizioni previste nella normativa regolante singole offerte, profili, schemi tariffari ovvero di sospendere temporaneamente il servizio. Resta ferma per quest’ultimo la facoltà di recesso da esercitarsi ai sensi di quanto previsto dall’art. 19.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DEI SERVIZI MOBILI PREPAGATI PER LA CLIENTELA BUSINESS
ART. 6 QUATER – FRODI, USO ILLECITO, FRAUDOLENTO E/O ANOMALO DEI SERVIZI
È fatto divieto al Cliente, anche per il tramite dei Reali Assegnatari, di usufruire dei Servizi per scopi o attività illecite o fraudolente. Pertanto il Cliente manleva espressamente la Società da ogni utilizzazione illecita o comunque (anche contrattualmente) non consentita del Servizio da parte Sua o dei Reali Assegnatari.
In particolare, il Cliente ha l’obbligo di utilizzare i Servizi Mobili tradizionali di Comunicazione Elettronica («SMCE», come meglio disciplinati nell’art. 2 DEFINIZIONI delle Condizioni Generali) nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti, del Contratto nonché delle condizioni, dei limiti e delle modalità di fruizione delle singole Offerte/ Piani Tariffari/promozioni sottoscritte. Qualsiasi uso difforme dei SMCE configura inadempimento del Cliente, con risoluzione automatica del rapporto contrattuale secondo l'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dei danni conseguenti. Il Cliente ha l’obbligo di non utilizzare i SMCE in modi o per scopi non personali, illeciti o per fini di lucro e terrà indenne la Società da ogni conseguenza derivante da detti illeciti utilizzi. Il Cliente si obbliga a rispettare i criteri di buona fede e correttezza nell’uso e nella fruizione dei SMCE, astenendosi dal conseguire vantaggi non connessi alla personale fruizione degli stessi o dal concorrere per fare conseguire a terzi detti vantaggi. In particolare, ed a mero scopo esemplificativo, il Cliente dovrà astenersi dall'effettuare traffico anomalo attraverso chiamate contemporanee o consecutive o ad intervalli regolari verso gli stessi destinatari o verso numerazioni con risponditori automatici, dal generare un numero anomalo di SMS/ MMS o chiamate brevi in arco di tempo limitato, dall'usare l'utenza per abusare direttamente o indirettamente di profili “autoricarica” e similari.
Sempre a titolo esemplificativo, per uso corretto del servizio si intende un profilo standard di traffico che rispetti almeno tre dei seguenti parametri:
- traffico giornaliero uscente sviluppato per SIM non superiore a 160 minuti e/o 200 sms;
- traffico mensile uscente sviluppato per SIM non superiore a 1250 minuti e/o 2000 sms;
- traffico voce/sms giornaliero uscente verso altri operatori mobili non superiore al 65% del traffico giornaliero uscente complessivo;
- rapporto tra traffico giornaliero uscente complessivo e traffico giornaliero entrante non superiore a 4.
Il mancato rispetto di almeno due di tali parametri è da considerarsi incompatibile con un uso personale.
Per i piani, opzioni e/o promozioni per smartphone che prevedono traffico dati, in via meramente presuntiva e senza che ciò comporti alcun automatismo nell’applicazione delle misure contrattualmente ivi previste, l’uso del servizio si considera lecito e corretto se, in presenza di volumi di traffico mensili anomali e almeno superiori al doppio della media di consumo di clienti con offerte omogenee o analoghe, non sono rispettati uno o più dei seguenti parametri:
- il traffico dati mensile sviluppato in modalità hot spot o utilizzando terminali diversi da smartphone (e.g. tablet, chiavette o pc) risulta superiore all'80% del traffico dati totale;
- il traffico dati giornaliero per visualizzare contenuti audiovisivi o utilizzare applicazioni peer-to-peer supera per tre giorni consecutivi il 90% del traffico dati complessivo effettuato in ciascuna giornata;
- il traffico dati effettuato in modalità hotspot non deve superare per tre giorni consecutivi il 50% del traffico dati complessivo effettuato in ciascuna giornata;
- il traffico dati effettuato in upload non deve superare per tre giorni consecutivi il 50% del traffico dati complessivo effettuato in ciascuna giornata.
In caso di presenza di volumi di traffico mensili anomali, la Società si riserva di monitorare il traffico del cliente, al fine di verificare, anche mediante contatto con il cliente medesimo, l’esatta natura di tale traffico anomalo, accertando l'uso personale dei SMCE e, ove disponibili e attivati, i Servizi Mobili Distintivi («SMD», come meglio disciplinati nell’art. 2 DEFINIZIONI delle Condizioni Generali).
In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, la Società avrà la facoltà di sospendere – senza alcun automatismo e previo contatto – qualora possibile – del Cliente interessato – totalmente o parzialmente la fornitura dei Servizi, come meglio specificato nel presente articolo, o in alternativa – a proprio insindacabile giudizio – di variare il profilo tariffario del Cliente alle condizioni previste nella normativa regolante singole offerte, profili, schemi tariffari. Resta ferma per il Cliente stesso la facoltà di recesso da esercitarsi ai sensi di quanto previsto all’art. 12.
Nei casi di sospensione dei Servizi di cui al presente articolo, la Società provvederà alla eventuale riattivazione dei Servizi nei tempi strettamente necessari ad eseguire le più opportune verifiche di natura tecnica e giuridica, salvo, comunque, il diritto della Società di recedere dal Contratto esercitando la facoltà di cui all’articolo 13.2, e/o risolvere il Contratto nell’ipotesi in cui l’attività illecita o fraudolenta sia imputabile al Cliente ai sensi dell’articolo 13.1. È salvo, in quest’ultimo caso, il diritto della Società di agire per il risarcimento dei danni, inerenti, connessi e conseguenti alle ipotesi di illecito.
Nei casi di cui al presente articolo è inoltre obbligo del Cliente, su richiesta della Società, di prestare idonee garanzie ovvero, se già rilasciate ai sensi dell'articolo 4, una loro integrazione; nel caso di mancato rilascio e/o mancata integrazione delle garanzie già rilasciate da parte del Cliente, la Società potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento dei danni.
Resta inteso che, nelle ipotesi di cui al presente articolo 6 quater, nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Società per eventuali conseguenze, disservizi e/o danni presunti, pretesi e/o occorsi al Cliente, ai Reali Assegnatari e/o a terze parti, per l’eventuale sospensione totale o parziale dei Servizi e/o per l’eventuale risoluzione del Contratto.